Ordinanza — n. 30642/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALLITI ANTONINO nato a MESSINA il 07/06/1952 avverso la sentenza del 20/12/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Messina, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riduceva là pena inflitta ad Antonino Falliti per il delitto di furto aggravato ascrittogli alla misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - con il primo motivo, all'insufficienza del quadro probatorio ed al mancato esperimento di una perizia a seguito delle osservazioni fatte dal consulente di parte; - con il secondo motivo, al mancato giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30642/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 1 - Il primo motivo è versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALLITI ANTONINO nato a MESSINA il 07/06/1952 avverso la sentenza del 20/12/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Messina, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riduceva là pena inflitta ad Antonino Falliti per il delitto di furto aggravato ascrittogli alla misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - con il primo motivo, all'insufficienza del quadro probatorio ed al mancato esperimento di una perizia a seguito delle osservazioni fatte dal consulente di parte; - con il secondo motivo, al mancato giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Il primo motivo è versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come le inequivoche deposizioni degli operanti costituissero un adeguato compendio probatorio che rendeva manifestamente superflua ogni ulteriore acquisizione. 2 - Quanto al secondo motivo occorre ricordare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
• Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagar-hento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Marte DEPOSITATA IN CANCELLERIA U5 AGO