Ordinanza — n. 30641/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO NICOLA nato a SARNO il 22/07/1984 avverso la sentenza del 16/11/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva ritenuto Nicola Russo colpevole del delitto di cui all'art. 496 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - con i primi due motivi, alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli; - con il terzo, alla misura del trattamento sanzionatorio ed al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 496 cod. pen; Ordinanza — n. 30641/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO NICOLA nato a SARNO il 22/07/1984 avverso la sentenza del 16/11/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva ritenuto Nicola Russo colpevole del delitto di cui all'art. 496 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - con i primi due motivi, alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli; - con il terzo, alla misura del trattamento sanzionatorio ed al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - I primi due motivi sono versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come non vi potesse essere dubbio sulla declinazione delle false generalità, considerato l'interesse del prevenuto a non essere identificato, essendo stato sorpreso alla guida di un'autovettura con la patente di guida revocata. I motivi difettano anche di specificità. 2 - Il terzo motivo è inammissibile perché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini v- DEPOSITATA IN CANCEL