Ordinanza — n. 30640/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOIA UMBERTO nato a NAPOLI il 25/07/1956 avverso la sentenza del 15/10/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, confermava, per quanto qui di interèsse, la sentenza del . locale Tribunale che aveva ritenuto Umberto Ioia colpevole del delitto di furto aggravato e di uso indebito di carta bancomat, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'avvenuto riconoscimento della recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30640/2021 — snpen · Corte di Cassazione: locale Tribunale che aveva ritenuto Umberto Ioia colpevole del delitto di furto aggravato e di uso indebito di carta bancomat, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'avvenuto riconoscimento della recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOIA UMBERTO nato a NAPOLI il 25/07/1956 avverso la sentenza del 15/10/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, confermava, per quanto qui di interèsse, la sentenza del . locale Tribunale che aveva ritenuto Umberto Ioia colpevole del delitto di furto aggravato e di uso indebito di carta bancomat, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'avvenuto riconoscimento della recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - La Corte di merito, infatti, ha argomentato, con motivazione priva di manifesti vizi logici, sia la ricorrenza della recidiva - considerando i plurimi precedenti per condotte contro l'altrui patrimonio e gli ulteriori delitti oggetto del presente giudizio - sia la complessiva congruità della pena così come rideterminata. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente fN\ Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Mari a!, ssichelli rsIN I—è ;7-17;;Zys.;7 I CANCELLERIA O 5 AGO