Ordinanza — n. 30639/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANIELLO ALESSANDRO nato a NAPOLI il 16/10/1984 avverso la sentenza del 23/04/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in parziale riforma 'della sentenza del Tribunale di Santa Maria . C.V., dichiarava assoitito il reato di cui all'art. 707 cod. pen. nel delitto di furto aggravato ascritto ad Alessandro Romaniello, e rideterminava la pena complessiva nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dagli artt. 62 n. 4 e 114 cod. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 707 cod. pen; Ordinanza — n. 30639/2021 — snpen · Corte di Cassazione: C.V., dichiarava assoitito il reato di cui all'art. 707 cod. pen. nel delitto di furto aggravato ascritto ad Alessandro Romaniello, e rideterminava la pena complessiva nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dagli artt. 62 n. 4 e 114 cod. pen..
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANIELLO ALESSANDRO nato a NAPOLI il 16/10/1984 avverso la sentenza del 23/04/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in parziale riforma 'della sentenza del Tribunale di Santa Maria . C.V., dichiarava assoitito il reato di cui all'art. 707 cod. pen. nel delitto di furto aggravato ascritto ad Alessandro Romaniello, e rideterminava la pena complessiva nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dagli artt. 62 n. 4 e 114 cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come: - lo sviluppo della complessiva condotta non consentiva di ritenere un diverso grado di coinvolgimento nella medesima da parte del prevenuto; - anche il solo valore economico dei macchinari asportati non consentiva di ritenere il danno provocato di speciale tenuità. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico ok. islao Scarlini Vessichelli iD i IN ÈEPOSITATA i ANCELLER,A 05 AGO 2021 IL FLI