Ordinanza — n. 30638/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARIS FABRIZIO nato a TRENTO il 12/10/1993 avverso la sentenza del 03/12/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Venezia, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona, escludeva l'aggravante di •cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. e rideterminava la pena inflitta a Fabrizio Karis per il delitto contestatogli ai sensi degli artt. 56, 624, 625 n. 7 cod. pen. alla misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., alla erronea qualificazione della condotta, alla misura della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30638/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 625 n. 2 cod. pen. e rideterminava la pena inflitta a Fabrizio Karis per il delitto contestatogli ai sensi degli artt. 56, 624, 625 n. 7 cod. pen. alla misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., alla erronea qualificazione della condotta, alla misura della pena.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARIS FABRIZIO nato a TRENTO il 12/10/1993 avverso la sentenza del 03/12/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Venezia, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona, escludeva l'aggravante di •cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. e rideterminava la pena inflitta a Fabrizio Karis per il delitto contestatogli ai sensi degli artt. 56, 624, 625 n. 7 cod. pen. alla misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., alla erronea qualificazione della condotta, alla misura della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - In esso, infatti non si argomentano le censure e, invece, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6 luglio 2021. Il Consigliere estensore residente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini essichelli P TA IN CANCELLERIA FuNO 715 oZ