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Ordinanza — n. 30637/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30637/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30637/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE LEO EMANUELE nato a TERLIZZI il 14/03/1956 DE LEO PASQUALE nato a TERLIZZI il 28/05/1990 avverso la sentenza del 25/10/2018 del GIUDICE DI PACE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; V,U\

Regesto Legislator

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articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 30637/2021 — snpen · Corte di Cassazione: - che con l'impugnata sentenza il Giudice di pace di Trani ha condannato De Leo Emanuele per minaccia in danno di De Leo Paolo, nonché De Leo Pasquale per lesioni personali in danno del medesimo De Leo Paolo; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, denunciando violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione alla pronuncia di responsabilità.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale accusa penale pene condizionali principio della doppia incriminazione allegazioni d'asilo contraddittorie azione civile

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE LEO EMANUELE nato a TERLIZZI il 14/03/1956 DE LEO PASQUALE nato a TERLIZZI il 28/05/1990 avverso la sentenza del 25/10/2018 del GIUDICE DI PACE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; V,U\

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza il Giudice di pace di Trani ha condannato De Leo Emanuele per minaccia in danno di De Leo Paolo, nonché De Leo Pasquale per lesioni personali in danno del medesimo De Leo Paolo; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, denunciando violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione alla pronuncia di responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste, da sole, alla base di una pronuncia di condanna, purché siano sottoposte ad attento vaglio critico e siano provenienti da persona di cui sia accertata - sulla base della congruenza interna delle dichiarazioni, della coerenza e linearità del narrato, della personalità dell'offeso e delle ragioni che sono a base dell'accusa rivolta all'imputato - la sua credibilità soggettiva, valutata anche alla luce delle ulteriori emergenze istruttorie; - che ciò è in concreto avvenuto e che le doglianze difensive sono smentite dalla semplice lettura della sentenza impugnata che si diffonde in una logica e legittima valutazione del materiale probatorio, con motivazioni incensurabili in questa sede giacché rivelatrici - contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti - del controllo penetrante e rigoroso cui il Giudice ha sottoposto le dichiarazioni provenienti dalla persona offesa, evidenziandone le caratteristiche di spontaneità e congruenza e il riscontro proveniente dalle dichiarazioni dei carabinieri intervenuti, che verificarono direttamente la presenza delle lesioni sul corpo della vittima, nel contesto spaziale e temporale in cui erano state prodotte.

Illogicamente, poi, i ricorrenti svalutano l'indifferenza della vittima rispetto al processo, giacché l'essersi De Leo Paolo astenuto dal richiedere risarcimenti è effettivamente segno dì equanimità; la stessa equanimità dimostrata dalle ragioni del suo intervento a favore della donna maltrattata dagli imputati; - che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

P. T. M. dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 Il residente (Maria esichelli) DEPOSITA CANCEJ i