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Ordinanza — n. 30636/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30636/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30636/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente sul ricorso proposto da: DE TOMA GIORGIO nato a BARI il 01/09/1985 avverso la sentenza del 23/01/2019 del TRIBUNALE di BARI Cc1;to avviso alle parti;) -- udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., venne applicata a De Torna Giorgio, per due furti aggravati, la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di mesi dieci di reclusione ed euro 600 di multa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato dolendosi della eccessività della pena.

Regesto Legislator

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articolo 444 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30636/2021 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen., venne applicata a De Torna Giorgio, per due furti aggravati, la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di mesi dieci di reclusione ed euro 600 di multa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato dolendosi della eccessività della pena.

Parole chiave

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concorso materiale di reati sanzioni pecuniarie concussione contravvenzione contravvenzione per eccesso di velocità altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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articolo 444 cod. proc. pen
articolo 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente sul ricorso proposto da: DE TOMA GIORGIO nato a BARI il 01/09/1985 avverso la sentenza del 23/01/2019 del TRIBUNALE di BARI Cc1;to avviso alle parti;) -- udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., venne applicata a De Torna Giorgio, per due furti aggravati, la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di mesi dieci di reclusione ed euro 600 di multa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato dolendosi della eccessività della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2/bis cod. proc. pen.): situazioni non ricorrenti nella specie; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 Il Co igl er estensore Il Pre dente (A t rli bre) MEPOSITATA IN (Mari s ichelli) i i CANCELLERIA O 5 AGO 2021 IL F1