Ordinanza — n. 30635/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA 61,1 sul ricorso proposto da: PANDI MASSIMO nato a FORMIA il 15/09/1972 avverso la sentenza del 15/03/2018 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che il Tribunale di Cassino ha, con la sentenza impugnata, confermato quella del primo giudice, che aveva condannato Pandi Massimo per lesioni personali in danno di Verga Fabio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando un vizio di motivazione con riguardo alla prova della responsabilità, ritenuta sulla base della testimonianza della persona offesa, giudicata credibile senza un adeguato vaglio delle sue dichiarazioni e senza tener conto dell'interesse di cui è portatrice.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 30635/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA 61,1 sul ricorso proposto da: PANDI MASSIMO nato a FORMIA il 15/09/1972 avverso la sentenza del 15/03/2018 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che il Tribunale di Cassino ha, con la sentenza impugnata, confermato quella del primo giudice, che aveva condannato Pandi Massimo per lesioni personali in danno di Verga Fabio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando un vizio di motivazione con riguardo alla prova della responsabilità, ritenuta sulla base della testimonianza della persona offesa, giudicata credibile senza un adeguato vaglio delle sue dichiarazioni e senza tener conto dell'interesse di cui è portatrice.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA 61,1 sul ricorso proposto da: PANDI MASSIMO nato a FORMIA il 15/09/1972 avverso la sentenza del 15/03/2018 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che il Tribunale di Cassino ha, con la sentenza impugnata, confermato quella del primo giudice, che aveva condannato Pandi Massimo per lesioni personali in danno di Verga Fabio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando un vizio di motivazione con riguardo alla prova della responsabilità, ritenuta sulla base della testimonianza della persona offesa, giudicata credibile senza un adeguato vaglio delle sue dichiarazioni e senza tener conto dell'interesse di cui è portatrice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, siccome proposto personalmente dall'imputato in data 26 giugno 2018, dopo che la legge 103 del 23 giugno 2017, entrata in vigore il 19 luglio 217, ha eliminato, per l'imputato, la facoltà di proporre personalmente il ricorso per cassazione; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 Il Con...( 5 .gli re st nsore i Il presidente (A t i , bre) DEP (Mai" Vessichelli) OSITATA I !N CANCELLERIA IL FINZ 0T5KÌ:44