Ordinanza — n. 30634/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA pie sul ricorso proposto da: dalla parte civile GIORDANO GIUSEPPE nato a CRACO il 22/12/1963 nel procedimento a carico di: MAFFEO NICOLA nato a CRACO il 01/02/1972 avverso la sentenza del 10/01/2018 del GIUDICE DI PACE di PISTICCIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; gle4Mne't \ • 10451'i+' \t~P'•
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 582 cod. pen, art. 613 cod. proc. pen, articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 30634/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA pie sul ricorso proposto da: dalla parte civile GIORDANO GIUSEPPE nato a CRACO il 22/12/1963 nel procedimento a carico di: MAFFEO NICOLA nato a CRACO il 01/02/1972 avverso la sentenza del 10/01/2018 del GIUDICE DI PACE di PISTICCIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; gle4Mne't \ • 10451'i+' \t~P'•
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA pie sul ricorso proposto da: dalla parte civile GIORDANO GIUSEPPE nato a CRACO il 22/12/1963 nel procedimento a carico di: MAFFEO NICOLA nato a CRACO il 01/02/1972 avverso la sentenza del 10/01/2018 del GIUDICE DI PACE di PISTICCIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; gle4Mne't \ • 10451'i+' \t~P'•
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza il Giudice di pace di Pisticci ha prosciolto l'imputato Maffeo Nicola dal reato di cui all'art. 582 cod. pen. per remissione tacita della querela; - che avverso detto provvedimento ha proposto personalmente ricorso per cassazione la persona offesa Giordano Giuseppe, dolendosi di un "errore di valutazione e decisionale" per il fatto di essersi regolarmente presentato in udienza, sicché non poteva desumersi, dal suo comportamento, la volontà di rimettere la querela;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome proposto personalmente dalla persona offesa in contrasto con la previsione dell'art. 613 cod. proc. pen., che richiede, sia per l'imputato che per la persona offesa, un atto di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione; che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 Il Consiciiet e tensore 1 kiEPOSITATk Il Presidente (Ant tt mbre) IN CANCELLERIA! (Mari essichelli) 0 5 AGO