Ordinanza — n. 30633/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERLEKA KLEMENT nato il 17/11/1988 avverso la sentenza del 09/01/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di prima cura che aveva condannato Perleka Klement per furto aggravato in abitazione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 133 cod.pen, articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 30633/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nella specie, il riferimento alla gravità del reato e ai precedenti penali, quale che sia la loro natura, spiga ampiamente perché sia stata applicata una pena vicinissima al minimo edittale, mitigata dalla concessione di tutte le attenuanti concedibili; che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERLEKA KLEMENT nato il 17/11/1988 avverso la sentenza del 09/01/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di prima cura che aveva condannato Perleka Klement per furto aggravato in abitazione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché la quantificazione della pena può essere sindacata avanti questi Giudici di legittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in maniera illogica; la determinazione in concreto della pena, infatti, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del Giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva; ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'articolo 133 cod.pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello.
Nella specie, il riferimento alla gravità del reato e ai precedenti penali, quale che sia la loro natura, spiga ampiamente perché sia stata applicata una pena vicinissima al minimo edittale, mitigata dalla concessione di tutte le attenuanti concedibili; che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 6/7/2021 Il Con i e stensore ,DEPOSITATA IN CAP,ICELLERIA (An b