Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30632/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30632/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30632/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISSERI DAVID nato a RIVOLI il 14/02/1973 avverso la sentenza del 21/11/2018 del GIUDICE DI PACE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che il Giudice di pace di Torino ha, con la sentenza impugnata, condannato MisseriReregAri percosse in danno di Guidi Massimo; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità, formulato sulla base della testimonianza della persona offesa, giudicata credibile senza un adeguato vaglio delle sue dichiarazioni, nonché la violazione dell'art. 34 D.Lvo 274/2000;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 30632/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 34 D.Lvo 274/2000;

Parole chiave

Generato dall'IA
corresponsabilità della vittima circostanza attenuante infrazione privilegiata scemata imputabilità delitto risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
articolo 616 cod.proc.pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISSERI DAVID nato a RIVOLI il 14/02/1973 avverso la sentenza del 21/11/2018 del GIUDICE DI PACE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che il Giudice di pace di Torino ha, con la sentenza impugnata, condannato MisseriReregAri percosse in danno di Guidi Massimo; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità, formulato sulla base della testimonianza della persona offesa, giudicata credibile senza un adeguato vaglio delle sue dichiarazioni, nonché la violazione dell'art. 34 D.Lvo 274/2000;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste, da sole, alla base di una pronuncia di condanna, purché siano sottoposte ad attento vaglio critico e siano provenienti da persona di cui sia accertata - sulla base della congruenza interna delle dichiarazioni, della coerenza e linearità del narrato, della personalità dell'offeso e delle ragioni che sono a base dell'accusa rivolta all'imputato - la sua credibilità soggettiva, valutata anche alla luce delle ulteriori emergenze istruttorie; - che ciò è in concreto avvenuto e che le doglianze difensive sono smentite dalla semplice lettura della sentenza impugnata, che si è diffusa in una logica e legittima valutazione delle dichiarazioni di Guidi, rilevandone la pacatezza, la coerenza e la linearità, oltre al fatto che sono confermate dal teste Risolo, che vide l'imputato porre in atto un gesto violento nei confronti della persona offesa.

Né il giudicante ha mancato di prendere in considerazione la versione dell'imputato, rilevandone la sostanziale inconcludenza, atteso che non spiega in che modo si sarebbe verificato l'urto dei veicoli e non spiega l'origine dell'acredine mostrato dall'imputato nell'occasione, atteso che, secondo il suo stesso dire, fu lui stesso l'autore del danneggiamento alla propria auto; - che l'inapplicabilità, nella specie, dell'art. 34 D.Lvo 274/2000 è stata rapportata alla gravità della condotta posta in essere dall'imputato, che non si peritò di usare violenza nei confronti di una persona anziana e per motivi banali, fino al punto da distruggergli la macchina fotografica che questi stava usando per registrare i danni subiti dal veicolo; quindi, per motivi che hanno base nell'articolo in questione e costituiscono, pertanto, legittimo riferimento per la valutazione della procedibilità; 2 CLA - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 nsore I Presidente re) DEPOSITATA (Ma essichelli)