Ordinanza — n. 30631/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IAVARONE GIOVANNI nato a CASORIA il 28/01/1955 avverso la sentenza del 26/10/2018 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Iavarone Giovanni per il reato di cui all'art. 497/ter cod. pen. per aver detenuto e utilizzato una placchetta in metallo con la scritta "carabinieri"; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 498 cod. pen, articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 30631/2021 — snpen · Corte di Cassazione: - che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Corretta è, infatti, l'esegesi, operata dal giudicante, dell'art. 497/ter cod. pen., il quale punisce la detenzione, a qualsiasi titolo, di contrassegni di identificazione in uso a Corpi di polizia, indipendentemente dal fatto che il contrassegno riproduca esattamente l'originale e indipendentemente dal fatto che l'oggetto simulatorio sia realmente in uso al Corpo di polizia. Lo scopo della norma è, infatti, quello di impedire l'uso di strumenti atti a ingenerare nel pubblico la falsa convinzione di trovarsi di fronte ad un appartenente a Corpi di polizia amministrativa o giudiziaria, per i riflessi che la suddetta convinzione ha sui soggetti terzi.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IAVARONE GIOVANNI nato a CASORIA il 28/01/1955 avverso la sentenza del 26/10/2018 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Iavarone Giovanni per il reato di cui all'art. 497/ter cod. pen. per aver detenuto e utilizzato una placchetta in metallo con la scritta "carabinieri"; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Corretta è, infatti, l'esegesi, operata dal giudicante, dell'art. 497/ter cod. pen., il quale punisce la detenzione, a qualsiasi titolo, di contrassegni di identificazione in uso a Corpi di polizia, indipendentemente dal fatto che il contrassegno riproduca esattamente l'originale e indipendentemente dal fatto che l'oggetto simulatorio sia realmente in uso al Corpo di polizia. Lo scopo della norma è, infatti, quello di impedire l'uso di strumenti atti a ingenerare nel pubblico la falsa convinzione di trovarsi di fronte ad un appartenente a Corpi di polizia amministrativa o giudiziaria, per i riflessi che la suddetta convinzione ha sui soggetti terzi.
Inconferente è il richiamo, contenuto in ricorso, alla grossolanità del falso, che presuppone l'esistenza di un originale mentre, nella specie, si è fronte ad un "contrassegno" che simula l'appartenenza all'Arma dei carabinieri e non può essere valutato come vero o falso, ma come idoneo o inidoneo a ingannare il pubblico sulla qualità del detentore. Parimenti inconferente è il richiamo, fatto dal ricorrente, dell'art. 498 cod. pen., che presuppone l'inoperatività dell'art. 497/ter ("fuori dei casi previsti dall'art. 497/ter"). Nella specie, l'operatività di detta norma è conseguente all'uso illecito del distintivo da parte di Iavarone, che se ne servì per ingannare Pesce sulle sue qualità personali ("medico dell'Arma") e tentare di ottenere l'assunzione, da parte di Pesce, di una persona a lui vicina; che l'attenuante di cui all'art.62-bis c.p. risponde alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, considerato nella globalità degli elementi soggettivi ed oggettivi.
Pertanto, il riferimento alla adeguatezza della pena e 2 r A \.)(-y Olk all'assenza di elementi favorevolmente versati è sufficiente a motivare il diniego delle circostanze suddette, anche perché gli elementi menzionati dal ricorrente (grossolanità del falso, superficialità della condotta) sono assertivi o non rilevanti; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;;
P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 Il Conslire eltensore Il residente (Artoo etnbre) M ssichellì) tD IN EPOCATATA CANC