Ordinanza — n. 30630/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PILOSCARU GIGI CRISTIAN nato a MOTRU( ROMANIA) il 27/05/1983 NITOI GEORGETA nato a POSTINA( ROMANIA) il 15/11/1956 avverso la sentenza del 26/10/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 30630/2021 — snpen · Corte di Cassazione: - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Piloscaru Gigi Cristian e Nitoi Georgeta per il reato di furto aggravato; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo alla prova della responsabilità, alla qualificazione del fatto e al trattamento sanzionatorio.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PILOSCARU GIGI CRISTIAN nato a MOTRU( ROMANIA) il 27/05/1983 NITOI GEORGETA nato a POSTINA( ROMANIA) il 15/11/1956 avverso la sentenza del 26/10/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Piloscaru Gigi Cristian e Nitoi Georgeta per il reato di furto aggravato; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo alla prova della responsabilità, alla qualificazione del fatto e al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che í ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché denunziano vizi di motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere insussistenti, in quanto:
a) dalla incontestata sintesi del giudice dì'appello non risulta che gli imputati abbiano censurato, in appello, la qualificazione del fatto, con conseguente inammissibilità del motivo. In ogni caso, il fatto che gli imputati furono fermati quando avevano già riposto la refurtiva nell'auto su cui viaggiavano rende pienamente ragione della decisione assunta dal giudicante, essendosi concretizzato, a quel momento, l'impossessamento dei beni;
b) i motivi sulla responsabilità (il secondo e il terzo) sono meramente riproduttivi di quello avanzati in appello e prescindono totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata, oltre a basarsi su una soggettiva ricostruzione dell'occorso. Da qui la loro inammissibilità;
c) la dosimetria della pena, anche per effetto del giudizio sulle attenuanti generiche, è rimesso all'esclusiva valutazione del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove, come nella specie, sia adeguatamente motivato, attraverso il riferimento alla natura voluttuaria dei beni sottratti e all'assenza di elementi favorevoli agli imputati; - che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria; P. T. M.dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 2..000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 nsore Il Presidente e) (M V ssichelli) .DEPOSITATA I IN CANCELLERIA 0 5