Italian Supreme Court dismisses cassation appeal for lack of prior appellate complaint regarding statutory aggravation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the defendant failed to raise the specific complaint about the statutory aggravation during the appellate proceedings. The appellant argued that the defense was insufficiently integrated due to the disused nature of the barracks where the attempted theft occurred, but the court found no merit in this substantive claim. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 61, n. 5 c.p.; The right to complain about a violation of law or a defect in reasoning must be exercised in the appellate instance; failure to do so results in the inadmissibility of the subsequent cassation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLEGRI DAVIDE nato a CUNEO il 06/07/1964 avverso la sentenza del 22/06/2018 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Allegri Davide per il reato di furto tentato, aggravato ai sensi dell'art. 625, nn. 2 e 7 , 61, n. 5 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta aggravante dell'art. 61, n. 5, cod. pen.;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto la doglianza sollevata in questa sede non è stata preceduta da analoga doglianza in appello. Sul punto si è formato, pertanto, un giudicato parziale. Tanto, a prescindere dal fatto che la sentenza specifica ampiamente perché debba ritenersi integrata la minorata difesa, in ragione del fatto che la caserma, teatro del furto, era stata disnnessa; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 Il Con iglifre estensore Il esid7hte (A t n• S l.tt bre) DEPOSITATA (Mania essicheili) IN CANCELLERIA 0 5 AGO 2021 IL FUNZION