Ordinanza — n. 30628/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CADEDDU GABRIELLA nato a ASTI il 04/08/1969 avverso la sentenza del 30/11/2018 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Cadeddu Gabriella per concorso in furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione riguardo alla qualificazione del fatto, da ricondurre, a suo giudizio, all'ipotesi tentata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 30628/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CADEDDU GABRIELLA nato a ASTI il 04/08/1969 avverso la sentenza del 30/11/2018 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Cadeddu Gabriella per concorso in furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione riguardo alla qualificazione del fatto, da ricondurre, a suo giudizio, all'ipotesi tentata;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CADEDDU GABRIELLA nato a ASTI il 04/08/1969 avverso la sentenza del 30/11/2018 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Cadeddu Gabriella per concorso in furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione riguardo alla qualificazione del fatto, da ricondurre, a suo giudizio, all'ipotesi tentata;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome manifestamente infondato. Del tutto assertiva, infatti., è la deduzione che i due fossero stati continuamente osservati e controllati dal personale di sorveglianza, giacché di tale evenienza non v'è traccia nella sentenza impugnata, né la ricorrente deduce e prova un travisamento della prova, o l'esistenza di prove pretermesse dal giudicante; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 Il Consigier estensore iiu Presidente (Ant)ni bre) DEPOSITATA ssichelli) IN CANCELLERIA \