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Ordinanza — n. 30627/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30627/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30627/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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- che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché l'attenuante di cui all'art.62- bis c.p. risponde alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, considerato nella globalità degli elementi soggettivi ed oggettivi. Pertanto, il riferimento alla adeguatezza della pena è sufficiente a motivare il diniego delle circostanze suddette. Peraltro, le doglianze del ricorrente trascurano, per un verso, la motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale - la quale ha rimarcato la gravità del fatto e della condotta dell'imputato, oltre alla presenza di gravi precedenti penali - e, per altro verso, non contengono alcuna apprezzabile indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto dar luogo alla chiesta concessione, con conseguente specificità del motivo; 2) - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 30627/2021 — snpen · Corte di Cassazione: risponde alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, considerato nella globalità degli elementi soggettivi ed oggettivi. Pertanto, il riferimento alla adeguatezza della pena è sufficiente a motivare il diniego delle circostanze suddette. Peraltro, le doglianze del ricorrente trascurano, per un verso, la motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale - la quale ha rimarcato la gravità del fatto e della condotta dell'imputato, oltre alla presenza di gravi precedenti penali - e, per altro verso, non contengono alcuna apprezzabile indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto dar luogo alla chiesta concessione, con conseguente specificità del motivo; 2) - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende;

Parole chiave

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nozione di molestie tentata estorsione reati contro la pubblica autorità commisurazione della pena per rapina abbandono del procedimento per truffa impedimento di un atto dell'autorità

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod.proc.pen
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HABABA MOSTAPHA nato il 11/12/1972 avverso la sentenza del 08/11/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; LA

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Hababk Mostapha per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1) - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché l'attenuante di cui all'art.62- bis c.p. risponde alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, considerato nella globalità degli elementi soggettivi ed oggettivi. Pertanto, il riferimento alla adeguatezza della pena è sufficiente a motivare il diniego delle circostanze suddette. Peraltro, le doglianze del ricorrente trascurano, per un verso, la motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale - la quale ha rimarcato la gravità del fatto e della condotta dell'imputato, oltre alla presenza di gravi precedenti penali - e, per altro verso, non contengono alcuna apprezzabile indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto dar luogo alla chiesta concessione, con conseguente specificità del motivo; 2) - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende;

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 Il Consici1jr e tensore (Ant e) DEPOSITATA IN CANC