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Ordinanza — n. 30626/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30626/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30626/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACONIANNI GIORGIO nato a CHIERI il 25/12/1994 avverso la sentenza del 29/10/2018 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Iaconianni Giorgio per tentativo di furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza delle aggravanti del mezzo fraudolento e della violenza sulle cose e con riguardo al trattamento sanzionatorio;

Regesto Legislator

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articolo 133 cod.pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30626/2021 — snpen · Corte di Cassazione: - che il ricorso rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, sicché va dichiarato inammissibile. Correttamente è stata ravvisata l'aggravante del mezzo fraudolento nel fatto che l'imputato si nascose nel supermercato in attesa della chiusura dello stesso, al fine di operare in maniera indisturbata, trattandosi di uno stratagemma obbiettivamente insidioso e idoneo a sorprendere la buona fede del possessore della cosa. La censura relativa all'aggravante della violenza sulle cose non tiene conto della motivazione del giudicante (l'imputato fu ripreso dalle telecamere mentre infrangeva la finestra) ed è per questo inammissibile.

Parole chiave

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aggravamento della pena furto di lieve entità tentate lesioni personali gravi truffa aggravata gravi addebiti penali furto aggravato

Disposizioni normative citate

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articolo 133 cod.pen
articolo 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACONIANNI GIORGIO nato a CHIERI il 25/12/1994 avverso la sentenza del 29/10/2018 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Iaconianni Giorgio per tentativo di furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza delle aggravanti del mezzo fraudolento e della violenza sulle cose e con riguardo al trattamento sanzionatorio;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, sicché va dichiarato inammissibile. Correttamente è stata ravvisata l'aggravante del mezzo fraudolento nel fatto che l'imputato si nascose nel supermercato in attesa della chiusura dello stesso, al fine di operare in maniera indisturbata, trattandosi di uno stratagemma obbiettivamente insidioso e idoneo a sorprendere la buona fede del possessore della cosa. La censura relativa all'aggravante della violenza sulle cose non tiene conto della motivazione del giudicante (l'imputato fu ripreso dalle telecamere mentre infrangeva la finestra) ed è per questo inammissibile.

Con riguardo alla quantificazione della pena, trattasi di doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso, non tiene conto della pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità sul punto; la quantificazione della pena può essere sindacata avanti questi Giudici di legittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in maniera illogica; la determinazione in concreto della pena, infatti, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del Giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva; ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'articolo 133 cod.pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello;- che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 Il Consig)ierestervo Il Presidente (Ant r et (Ma Vessichelli) FETETA:3-grrA L' TA '