Ordinanza — n. 30624/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA tit, iTg~ sul ricorso proposto da: STANILESCO TAMARA nato a STRASENI VOINOVA( MOLDAVIA) il 24/11/1972 avverso la sentenza del 26/04/2018 del TRIBUNALE di MODENAE:lato avviso alle part udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza il Tribunale di Modena ha condannato Stanilesco Tamara per violenza privata in danno di Borghi Cavazza Marcella e Bolognesi Elisa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, personalmente, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 30624/2021 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA tit, iTg~ sul ricorso proposto da: STANILESCO TAMARA nato a STRASENI VOINOVA( MOLDAVIA) il 24/11/1972 avverso la sentenza del 26/04/2018 del TRIBUNALE di MODENAE:lato avviso alle part udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza il Tribunale di Modena ha condannato Stanilesco Tamara per violenza privata in danno di Borghi Cavazza Marcella e Bolognesi Elisa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, personalmente, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità;
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA tit, iTg~ sul ricorso proposto da: STANILESCO TAMARA nato a STRASENI VOINOVA( MOLDAVIA) il 24/11/1972 avverso la sentenza del 26/04/2018 del TRIBUNALE di MODENAE:lato avviso alle part udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza il Tribunale di Modena ha condannato Stanilesco Tamara per violenza privata in danno di Borghi Cavazza Marcella e Bolognesi Elisa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, personalmente, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome proposto personalmente dall'imputata in data 19/12/2018 dopo che la legge 103 del 23 giugno 2017, entrata in vigore il 19 luglio 217, ha eliminato, per l'imputato, la facoltà di proporre personalmente il ricorso per cassazione; che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 Il Consiglieresten ore 9 TV sidente (Antfrife e \./ )t) EP OS vr.A (M ssichelli) IN TA CANCELLERIA 05 AGO 2021 IL FUNZTONAlti