Cassation appeal dismissed for inadmissibility as plea agreement ratification precludes new grounds for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the plea agreement had already been ratified by the judge. The defendant argued for acquittal on specific charges, but the court held that post-ratification appeals are limited to specific statutory grounds like legal qualification errors. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2/bis cod. proc. pen.; In plea agreement cases, post-ratification appeals are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general defects of motivation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LISI.JAK JOSIP (CUI 030K5KY) nato il 22/02/1967 avverso la sentenza del 29/11/2018 del TRIBUNALE di TORINO/Iato avviso alle parti; j --- udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., venne applicata a Lisijak Josip, alias Basic Hasim, per i reati di cui agli artt. 495 e 497/bis cod. pen. la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando difetto di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 497/bis cod. pen.;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2/bis cod. proc. pen.): situazioni non ricorrenti nella specie; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;
P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 Il Cons" bere s en, 1n ore I residente (A 'o e , b RiE ----;(3-g-iTA TA 1IN essichelli) CANCELLERIA