Ordinanza — n. 30620/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUGLIELMINO MARCELLO DARIO nato a CATANIA il 07/12/1971 avverso la sentenza del 27/11/2018 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che la Corte d'appello di Catania ha, con la sentenza impugnata, confermato quella di prima cura, che aveva condannato Guglielmino Marcello Dario per furto di energia elettrica; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e alla quantificazione del danno (da ritenere, per il ricorrente, di speciale tenuità);
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30620/2021 — snpen · Corte di Cassazione: - che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, sul rilievo che l'imputato occupava l'immobile interessato dall'allaccio abusivo ed era il solo soggetto beneficiario della sottrazione. Il che rende pienamente ragione della decisione assunta, dal momento che, per comune esperienza, l'occupante di un immobile è perfettamente consapevole del fatto che sta sottraendo - senza pagarla - energia elettrica.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUGLIELMINO MARCELLO DARIO nato a CATANIA il 07/12/1971 avverso la sentenza del 27/11/2018 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che la Corte d'appello di Catania ha, con la sentenza impugnata, confermato quella di prima cura, che aveva condannato Guglielmino Marcello Dario per furto di energia elettrica; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e alla quantificazione del danno (da ritenere, per il ricorrente, di speciale tenuità);
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, sul rilievo che l'imputato occupava l'immobile interessato dall'allaccio abusivo ed era il solo soggetto beneficiario della sottrazione. Il che rende pienamente ragione della decisione assunta, dal momento che, per comune esperienza, l'occupante di un immobile è perfettamente consapevole del fatto che sta sottraendo - senza pagarla - energia elettrica.
Per il resto, è del tutto irrilevante accertare chi abbia realizzato l'allaccio abusivo, dal momento che rileva l'impossessamento, nel tempo, dell'energia, e non la semplice manomissione dell'impianto; che la quantificazione dell'energia sottratta è stata operata in via presuntiva, tenendo conto del fatto che l'artificio posto in essere dall'imputato impediva la registrazione dell'83% dei consumi; vale a dire, sulla base di un criterio obbiettivo, che ha consentito di escludere, tranquillamente, la ricorrenza del danno di speciale tenuità; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;
P. T. M.dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 Il Consi liere st ns Il esidente (An (Ma ia ess)chelli) D IN EPOSITATA