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Ordinanza — n. 30619/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30619/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30619/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PORCARO CARMELO nato a VIMERCATE il 24/11/1981 PORCARO VALERIO nato a BENEVENTO il 22/10/1991 avverso la sentenza del 17/10/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; diL (

Regesto Legislator

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articolo 133 cod.pen, articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 30619/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PORCARO CARMELO nato a VIMERCATE il 24/11/1981 PORCARO VALERIO nato a BENEVENTO il 22/10/1991 avverso la sentenza del 17/10/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; diL (

Parole chiave

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violazione semplice della LCStr risarcimento per atto illecito pena corporale calciatore professionista risarcimento del danno alla persona azione civile

Disposizioni normative citate

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articolo 133 cod.pen
articolo 616 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PORCARO CARMELO nato a VIMERCATE il 24/11/1981 PORCARO VALERIO nato a BENEVENTO il 22/10/1991 avverso la sentenza del 17/10/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; diL (

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Porcaro Carmelo e Porcaro Vzzr-uc, ~per lesioni personali, minaccia e violazione di domicilio in danno di Lanni Luigi; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, siccome costituiti soltanto da un del tutto generico richiamo alla violazione di legge e alla mancanza di motivazione, senza la benché minima indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame, detto vizio dell'impugnata decisione sarebbe da ritenere esistente; tanto, sebbene la sentenza poggi su molteplici dichiarazioni testimoniali, attentamente e logicamente valutate; - che la quantificazione della pena può essere sindacata avanti questi Giudici di legittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in maniera illogica; la determinazione in concreto della pena, infatti, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del Giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva; ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'articolo 133 cod.pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello; - che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila per ciascun ricorrente;

P. T. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 I residente r (Ma i ssichelli) 'DEPOSITATA' IN CANCELLERIA)