Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30618/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30618/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30618/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOTTI NICOLA nato a VILLARICCA il 06/02/1980 avverso la sentenza del 09/07/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Bellotti Nicola per furto aggravato di energia elettrica; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e una illogicità della motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 30618/2021 — snpen · Corte di Cassazione: che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto le doglianze in esso contenute si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui riposa la sentenza impugnata, che, in stretta aderenza alle emergenze processuali, dà conto, in maniera adeguata e senza incorrere in vizi logici, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale è pervenuta. I giudici di primo e secondo grado hanno tenuto conto del fatto che l'imputato gestiva l'esercizio da sei mesi ed era, pertanto, il beneficiano della sottrazione. Del tutto assertiva, per contro, è la deduzione che il titolare mancava da "qualche mese" e che, oltre ad essere l'autore della manomissione, era anche colui che beneficiava della sottrazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
danneggiamento d'impianti elettrici abuso di impianti di telecomunicazioni imputazione di furto sottrazione di energia materiale elettrico e apparecchiature radio risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
articolo 616 cod.proc.pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOTTI NICOLA nato a VILLARICCA il 06/02/1980 avverso la sentenza del 09/07/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Bellotti Nicola per furto aggravato di energia elettrica; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e una illogicità della motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto le doglianze in esso contenute si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui riposa la sentenza impugnata, che, in stretta aderenza alle emergenze processuali, dà conto, in maniera adeguata e senza incorrere in vizi logici, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale è pervenuta. I giudici di primo e secondo grado hanno tenuto conto del fatto che l'imputato gestiva l'esercizio da sei mesi ed era, pertanto, il beneficiano della sottrazione. Del tutto assertiva, per contro, è la deduzione che il titolare mancava da "qualche mese" e che, oltre ad essere l'autore della manomissione, era anche colui che beneficiava della sottrazione.

In tal modo, infatti, il ricorrente introduce un dato estraneo al processo, perché contrastante con quanto accertato dalla Corte di merito, senza nemmeno dedurre di aver contestato, già in appello, la ricostruzione del giudicante e senza dolersi di una mancanza di risposta della Corte d'appello sul punto; che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila;

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 Il Con gli i stensore IN -3ìT-li-,A (CANCELLE.:RO Il r sidente (A mbre) I O 5 AGO 2021 i (M ssichellí) 2 ;\ i l IL F