Ordinanza — n. 30617/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO VINCENZO nato a POMPEI il 05/03/1969 avverso l'ordinanza del 10/12/2018 del TRIBUNALE. di NAPOLI CcCato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, dopo aver disposto la ricostruzione del fascicolo processuale n. 41775/14 RGNR e n. 3934 RG TRIB. con l'acquisizione dei verbali trascrittivi della fonoregistrazione delle udienze celebrate in data 6/11/2017, 19/2/2018 e 4/6/2018 e degli ulteriori atti depositati dalle parti in data 8/10/2018 e 22/10/2018, ha disposto la prosecuzione dell'istruttoria con rinvio del processo a nuova udienza; - che l'imputato Gallo Vincenzo ricorre in cassazione lamentando la abnormità dell'ordinanza con cui è stata disposta la prosecuzione del giudizio per violazione degli artt.112 e 113 cod. pen. e per vizio di motivazione, atteso che - deduce - non sono stati reperiti i verbali delle udienze del 10/4/2017 e del 16/4/2018;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 568 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30617/2021 — snpen · Corte di Cassazione: - che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome non è abnorme, e quindi non rícorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - dopo aver disposto la ricostruzione, per quanto possibile, del fascicolo processuale andato disperso - adotti i provvedimenti necessari alla prosecuzione del giudizio. L'abnormità riguarda, infatti, il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, nonché quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (Cass.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO VINCENZO nato a POMPEI il 05/03/1969 avverso l'ordinanza del 10/12/2018 del TRIBUNALE. di NAPOLI CcCato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, dopo aver disposto la ricostruzione del fascicolo processuale n. 41775/14 RGNR e n. 3934 RG TRIB. con l'acquisizione dei verbali trascrittivi della fonoregistrazione delle udienze celebrate in data 6/11/2017, 19/2/2018 e 4/6/2018 e degli ulteriori atti depositati dalle parti in data 8/10/2018 e 22/10/2018, ha disposto la prosecuzione dell'istruttoria con rinvio del processo a nuova udienza; - che l'imputato Gallo Vincenzo ricorre in cassazione lamentando la abnormità dell'ordinanza con cui è stata disposta la prosecuzione del giudizio per violazione degli artt.112 e 113 cod. pen. e per vizio di motivazione, atteso che - deduce - non sono stati reperiti i verbali delle udienze del 10/4/2017 e del 16/4/2018;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome non è abnorme, e quindi non rícorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - dopo aver disposto la ricostruzione, per quanto possibile, del fascicolo processuale andato disperso - adotti i provvedimenti necessari alla prosecuzione del giudizio. L'abnormità riguarda, infatti, il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, nonché quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (Cass.
SU„ n. 17 del 10/12/1997, rv 209603- 01). Nella specie, il giudice ha esercitato un suo potere disponendo la rinnovazione, fin dove è stato possibile, del fascicolo processuale, sicché non è predicabile né una stasi del procedimento, né lo stravolgimento delle regole processuali. Ne consegue che l'ordinanza impugnata non è suscettibile di impugnazione, stante la tassatività dei casi d'impugnazione, ex art. 568 cod. proc. pen. ; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;
P. T. M.dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 Il Consi lie nsore Il P esidente (Anto (Mr V ichelli) 'DEPOSITATA IN CANCELLERIA O