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Ordinanza — n. 30616/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30616/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30616/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA t (if 61,zv sui ricorsi proposti da: ZAIMAJ KONSTANDIN nato il 12/02/1992 KOCI ARIN nato il 28/06/1996 avverso la sentenza del 08/05/2018 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; LLDi - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., venne applicata a Koci Arin e Zaimaj Kostandin, per il reato di tentato furto aggravato in abitazione, la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del difensore, denunciando difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio;

Regesto Legislator

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articolo 444 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30616/2021 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen., venne applicata a Koci Arin e Zaimaj Kostandin, per il reato di tentato furto aggravato in abitazione, la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del difensore, denunciando difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio;

Parole chiave

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aggravamento della pena errore nella commisurazione della pena commisurazione della pena per rapina pena complementare riesame dell'entità pena attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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articolo 444 cod. proc. pen
articolo 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA t (if 61,zv sui ricorsi proposti da: ZAIMAJ KONSTANDIN nato il 12/02/1992 KOCI ARIN nato il 28/06/1996 avverso la sentenza del 08/05/2018 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; LLDi

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., venne applicata a Koci Arin e Zaimaj Kostandin, per il reato di tentato furto aggravato in abitazione, la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del difensore, denunciando difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, giacché, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2/bis cod. proc. pen.): situazioni non ricorrenti nella specie; - che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

P. T. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 Il Con • .lie e e tensore f.re,u,. ,yd, Il Presidente n (Ant io et m e) rs--E-727-éWaì' IN CANCELLERjA A (Ni Vessichelli) i p ly 05 AGO 2021 IL FuNZIoNA0