Ordinanza — n. 30615/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRI MARIA GRAZIA nato a PRATO il 20/04/1958 avverso la sentenza del 17/05/2018 del GIUDICE DI PACE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza il Giudice di pace di Prato ha condannato Sorri Maria Grazia per minaccia in danno di Losoni Simone; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione riguardo al giudizio di responsabilità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 30615/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRI MARIA GRAZIA nato a PRATO il 20/04/1958 avverso la sentenza del 17/05/2018 del GIUDICE DI PACE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza il Giudice di pace di Prato ha condannato Sorri Maria Grazia per minaccia in danno di Losoni Simone; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione riguardo al giudizio di responsabilità.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRI MARIA GRAZIA nato a PRATO il 20/04/1958 avverso la sentenza del 17/05/2018 del GIUDICE DI PACE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza il Giudice di pace di Prato ha condannato Sorri Maria Grazia per minaccia in danno di Losoni Simone; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione riguardo al giudizio di responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome costituito soltanto da un del tutto generico richiamo alla violazione di legge e alla mancanza di motivazione, senza la benché minima indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame, detto vizio dell'impugnata decisione sarebbe da ritenere esistente. La ricorrente si limita, infatti, a contestare la conclusione del giudicante senza evidenziare alcun reale vizio della motivazione, a contestare il carattere minatorio delle espressioni proferite - sebbene si tratti di espressioni logicamente ritenute gravi e idonee a turbare la tranquillità della persona offesa - e a rivalutare, sulla base di propri criteri, l'affidabilità delle testimonianze, senza relazionarsi col la motivazione del giudicante; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila;
P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 Il sidente DEPOSITATPI (IN CANCELLERIA (Mar a ssichelli) I 05 AGO 2021 IL FUNMN