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Ordinanza — n. 30614/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30614/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30614/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRESI GIUSEPPE nato a GINEVRA( SVIZZERA) il 11/06/1968 avverso la sentenza del 14/09/2018 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Barresi Giuseppe per minaccia in danno di De Natale Francesco; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e una illogicità della motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità;

Regesto Legislator

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articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 30614/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La motivazione esibita dal giudicante appare, quindi, logica e completa, atteso è il giudizio di responsabilità è susseguente alla compiuta ricostruzione degli eventi, all'esame delle diverse versioni di parte e alla compiuta disamina delle testimonianze; il che rende la motivazione incensurabile in questa sede, dal momento che il controllo di legittimità non può mai investire il contenuto della prova, ma solo la rappresentazione che della stessa viene fornita in sentenza; tanto, a meno di travisamenti della prova, nemmeno ipotizzata in ricorso, essendosi il ricorrente profuso nella rappresentazione di illogicità che tali non sono.

Parole chiave

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minaccia contro le autorità minaccia non comprovata azione legale a scopo intimidatorio minaccia alla sicurezza pubblica pubblica intimidazione timore

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod.proc.pen
che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRESI GIUSEPPE nato a GINEVRA( SVIZZERA) il 11/06/1968 avverso la sentenza del 14/09/2018 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Barresi Giuseppe per minaccia in danno di De Natale Francesco; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e una illogicità della motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto le doglianze in esso contenute si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui riposa la sentenza impugnata, che, in stretta aderenza alle emergenze processuali, dà conto, in maniera adeguata e senza incorrere in vizi logici, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale è pervenuta. I giudici di primi e secondo grado (quest'ultimo facendo spesso legittimo richiamo alla ricostruzione del primo giudice, ha mostrato di condividere) hanno esaminato compiutamente le dichiarazioni delle parti processuali e dei tre testimoni esaminati, compresa la moglie dell'imputato, giungendo a conclusioni univoche e non smentite, nella sostanza, dall'imputato, che non ha negato il litigio occorso con De Natale, ma solo di aver proferito le espressioni minacciose che gli sono addebitate.

La motivazione esibita dal giudicante appare, quindi, logica e completa, atteso è il giudizio di responsabilità è susseguente alla compiuta ricostruzione degli eventi, all'esame delle diverse versioni di parte e alla compiuta disamina delle testimonianze; il che rende la motivazione incensurabile in questa sede, dal momento che il controllo di legittimità non può mai investire il contenuto della prova, ma solo la rappresentazione che della stessa viene fornita in sentenza; tanto, a meno di travisamenti della prova, nemmeno ipotizzata in ricorso, essendosi il ricorrente profuso nella rappresentazione di illogicità che tali non sono.

Il relativo motivo si sostanzia, pertanto, in una richiesta di rinnovata valutazione delle emergenze istruttorie, attraverso l'attribuzione di un significato e di un valore diverso a quello attribuito loro dal giudice d'appello, con palese sconfinamento nel merito;

2) che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/021 ore Il Presidente (Ma Ve ichelli) /3"--jr3W'1 s IN I TA TA CANCELLER