Ordinanza — n. 30613/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCO MARCELLA nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 28/02/1972 avverso la sentenza del 27/09/2018 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Sacco Marcella per lesioni personali in danno di Torre Carmelo; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e una illogicità della motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 30613/2021 — snpen · Corte di Cassazione: che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto le doglianze in esso contenute si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui riposa la sentenza impugnata, che, in stretta aderenza alle emergenze processuali, dà conto, in maniera adeguata e senza incorrere in vizi logici, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale è pervenuta. I giudici di primi e secondo grado hanno esaminato compiutamente le dichiarazioni delle parti processuali e dei testimoni, giungendo a conclusioni univoche e non smentite, nella sostanza, dai testimoni a difesa, giunti sul posto quando l'attività illecita - consistita nel lancio di vasi dal balcone - si era esaurita.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCO MARCELLA nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 28/02/1972 avverso la sentenza del 27/09/2018 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Sacco Marcella per lesioni personali in danno di Torre Carmelo; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e una illogicità della motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto le doglianze in esso contenute si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui riposa la sentenza impugnata, che, in stretta aderenza alle emergenze processuali, dà conto, in maniera adeguata e senza incorrere in vizi logici, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale è pervenuta. I giudici di primi e secondo grado hanno esaminato compiutamente le dichiarazioni delle parti processuali e dei testimoni, giungendo a conclusioni univoche e non smentite, nella sostanza, dai testimoni a difesa, giunti sul posto quando l'attività illecita - consistita nel lancio di vasi dal balcone - si era esaurita.
La motivazione esibita dal giudicante appare, quindi, logica e completa, atteso è il giudizio di responsabilità è susseguente alla compiuta ricostruzione degli eventi, all'esame delle diverse versioni di parte e alla compiuta disamina delle testimonianze; il che rende la motivazione incensurabile in questa sede, atteso che il controllo di legittimità non può mai investire il contenuto della prova, ma solo la rappresentazione che della stessa viene fornita in sentenza; tanto, a meno di travisamenti della prova, solo ipotizzata in ricorso, essendosi la ricorrente profusa nella rappresentazione delle contraddizioni che, a suo giudizio, costellerebbero il narrato dei testimoni.
Il relativo motivo si sostanzia, pertanto, in una richiesta di rinnovata valutazione delle emergenze istruttorie, attraverso l'attribuzione di un significato e di un valore diverso a quello attribuito loro dal giudice d'appello, con palese sconfinamento nel merito. Né profili di illogicità sono rinvenibili nella mancata menzione e confutazione delle argomentazioni contenute nei "motivi aggiunti", allegati al verbale di udienza del 28 maggio 2018, atteso che in quei motivi non sono rinvenibili - per come rappresentati in ricorso - elementi dall'inequivocabile significato liberatorio;2) che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila;
P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 Il Coni. 'ere e ensore Il Presidente (A tL i SttT1bre) DEPOSITATA IN CANCELLERIA i essicheiii) I'!' i