Ordinanza — n. 30611/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURIC ROMINA nato il 23/06/1994 avverso la sentenza del 15/01/2019 del TRIBUNALE di GROSSETO Eh ato avviso alle parti; n udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., venne applicata a Duric Romina, per il reato di tentato furto aggravato in abitazione la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena;
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 444 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30611/2021 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen., venne applicata a Duric Romina, per il reato di tentato furto aggravato in abitazione la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena;
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURIC ROMINA nato il 23/06/1994 avverso la sentenza del 15/01/2019 del TRIBUNALE di GROSSETO Eh ato avviso alle parti; n udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., venne applicata a Duric Romina, per il reato di tentato furto aggravato in abitazione la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto non viene dedotto, in ricorso, che la sospensione della pena era stata richiesta al giudice di merito. Questi, pertanto, a fronte dell'accordo delle parti sulla pena, non aveva l'obbligo di motivare la mancata concessione del beneficio; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 Il Consiglie e te ore (An ni et .mr-g-P-Wg.7 I residente "-aTA (Ma réssichelli) I IN CANCELLE.RIA 0 5 AGO 2021 FUNZION