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Ordinanza — n. 30610/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30610/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30610/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANANE KHALIFA nato il 19/05/1979 avverso la sentenza del 16/01/2018 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; — udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., venne applicata ad Anane Khalifa, per il reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen., la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando difetto di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria;

Regesto Legislator

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articolo 444 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30610/2021 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen., venne applicata ad Anane Khalifa, per il reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen., la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando difetto di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria;

Parole chiave

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disdetta in periodo di prova abbandono del procedimento penale revoca dell'annullamento rinuncia alla motivazione esame delle censure formali verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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articolo 444 cod. proc. pen
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., venne applicata ad Anane Khalifa, per il reato di cui agli artt.
articolo 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANANE KHALIFA nato il 19/05/1979 avverso la sentenza del 16/01/2018 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; — udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., venne applicata ad Anane Khalifa, per il reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen., la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando difetto di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2/bis cod. proc. pen.): situazioni non ricorrenti nella specie; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 nsore Il Presidente bre) DEPOSITATAIN CANCELLERIA (Ma ' ess, ichelli) j 0 5 AGO 20