Ordinanza — n. 30609/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GUGLIELMO LUANA nato a MILANO il 04/11/1994 avverso la sentenza del 18/01/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Di Guglielmo Luana per tentativo di furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità, al concorso delle aggravanti dell'art. 625 nn. 2 e 7 e al mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 114 cod. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30609/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 625 nn. 2 e 7 e al mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen.;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GUGLIELMO LUANA nato a MILANO il 04/11/1994 avverso la sentenza del 18/01/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Di Guglielmo Luana per tentativo di furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità, al concorso delle aggravanti dell'art. 625 nn. 2 e 7 e al mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen.;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, sicché va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) le censure in ordine al giudizio di responsabilità sono versate interamente in fatto e non tengono conto della motivazione esibita dal giudicante, il quale ha rilevato e valorizzato il fatto che Di Guglielmo collaborò attivamente nella sottrazione della merce e nell'occultamento della stessa all'interno della borsa detenuta dalla Spinelli;
b) la rimozione dei dispositivi antitaccheggio concreta indiscutibilmente secondo granitica giurisprudenza di legittimità„ ostentatamente ignorata dalla ricorrente - un'attività di modificazione e trasformazione della cosa, che rappresenta il quid dell'aggravante;
c) l'esistenza di un sistema di videosorveglianza, la presenza nel negozio di personale di vigilanza - non addetto comunque alla sorveglianza continua dei beni - e di dispositivi antitaccheggio non escludono l'esposizione alla pubblica fede, giacché non consentono, comunque, una protezione adeguata del bene, che rimane comunque esposto alle iniziative predatorie dei mali intenzionati, come l'esperienza concreta inequivocabilmente dimostra;
d) la minima partecipazione al fatto è solo assertiva e non tiene conto della motivazione del giudicante, che ha dato conto di una piena partecipazione al fatto illecito della Di Guglielmo, attuata mediante occultamento della merce nella borsa della coimputata e nel sostegno continuativo dato all'attività illecita di quest'ultima;- che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 e) DEP IN OSíTATA CANCELLERIA