Ordinanza — n. 30608/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIABY BRAHIMA nato il 01/09/1964 avverso la sentenza del 02/02/2015 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; ▪ - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Diaby Brahima per il reato di cui all'art. 474 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 474 cod. pen, articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 30608/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Non c'è nulla di illogico in detta proposizione, giacché nessuno detiene, per l'uso personale, 103 borse; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 r.....--...............-....
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIABY BRAHIMA nato il 01/09/1964 avverso la sentenza del 02/02/2015 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; ▪
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Diaby Brahima per il reato di cui all'art. 474 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Invero: - la sentenza dà atto - contrariamente all'assunto del ricorrente - della idoneità dei marchi a ingannare i possibili acquirenti (pag. 1). Il primo motivo si base, quindi, su una erronea lettura della sentenza impugnata, la quale, facendo propria la motivazione del primo giudice, ha condiviso il giudizio sulla idoneità ingannatoria dei marchi; - la destinazione alla vendita è stata logicamente desunta dal numero - persino enorme - delle borse detenute dall'imputato.
Non c'è nulla di illogico in detta proposizione, giacché nessuno detiene, per l'uso personale, 103 borse; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 r.....--...............-....
Il Co s li e estensore DEPOSITATA Il esidente IN CANCELLERIA (An o io embre) (m V ssichelli) Irc Ftt