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Ordinanza — n. 30607/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30607/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30607/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN KHEMAIS MBAREK nato il 26/08/1976 avverso la sentenza del 09/10/2017 della CORTE APPELLO di ANCONA-Jato avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen., venne applicata a Ben Khemais Mbarek, per il reato di lesioni personali gravissime, la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di anni due e mesi quattro di reclusione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando la violazione di plurime norme di legge, per il fatto che non sarebbero stati tradotti nella lingua dell'imputato il decreto di giudizio immediato, la sentenza di secondo grado, la citazione in appello e la sentenza d'appello

Regesto Legislator

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articolo 599-bis cod. proc. pen, art. 599 bis c.p, art. 129 c.p, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30607/2021 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen., venne applicata a Ben Khemais Mbarek, per il reato di lesioni personali gravissime, la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di anni due e mesi quattro di reclusione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando la violazione di plurime norme di legge, per il fatto che non sarebbero stati tradotti nella lingua dell'imputato il decreto di giudizio immediato, la sentenza di secondo grado, la citazione in appello e la sentenza d'appello

Parole chiave

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difficoltà linguistiche grave deficienza del procedimento all'estero infrazioni alla legge sugli stranieri diritto di traduzione diritto estero procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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articolo 599-bis cod. proc. pen
- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p.
art. 599 bis c.p
- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p.
art. 129 c.p
concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili quelle riguardanti i motivi rinunciati ovvero relative alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
articolo 616 cod. proc. pen
- che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN KHEMAIS MBAREK nato il 26/08/1976 avverso la sentenza del 09/10/2017 della CORTE APPELLO di ANCONA-Jato avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen., venne applicata a Ben Khemais Mbarek, per il reato di lesioni personali gravissime, la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di anni due e mesi quattro di reclusione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando la violazione di plurime norme di legge, per il fatto che non sarebbero stati tradotti nella lingua dell'imputato il decreto di giudizio immediato, la sentenza di secondo grado, la citazione in appello e la sentenza d'appello

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p. - introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n.103 - le uniche doglianze proponibili con il ricorso per cassazione sono quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al c.d. concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili quelle riguardanti i motivi rinunciati ovvero relative alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cass., n. 30190 del 8/3/2018). - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 Il Consigliere estensore DEPOSITATA IN Il sidente CANCELLERIA (Ant ttm ) (Mr. ess