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Ordinanza — n. 30605/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding plea bargain sentencing under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30605/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Abdelkarim Marzouki inadmissible. The defendant argued that the trial court failed to issue an acquittal and imposed an improper sanction. The court ruled that once a plea bargain is ratified by the judge, appeals are limited to specific grounds such as the defendant's will, legal qualification errors, or sentencing illegality, none of which were present here.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In plea bargain proceedings, a cassation appeal is admissible only for defects in the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding general claims of insufficient motivation.

Parole chiave

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plea bargain ratification cassation inadmissibility Criminal Procedure Code sentencing discretion defect of motivation revisione della sentenza penale aggravamento della pena tentato omicidio aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
articolo 444 cod. proc. pen
articolo 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA tic Keux) sul ricorso proposto da: MARZOUKI ABDELKARIM nato il 27/12/1976 avverso la sentenza del 11/01/2019 del TRIBUNALE di VERONA Cd-ato avviso alle parti, udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; [DI

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., venne applicata a Marzouki Abdelkarim, per il reato di tentato furto aggravato, la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando difetto di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. peri., e al trattamento sanzionatorio;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2/bis cod. proc. pen.): situazioni non ricorrenti nella specie; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 Il Consigliere e tensore residente (An mbre) ifTEF--;7 ;)SITATI — essichelli) IN CANCELLERIA' U\Ì 05 AGO 2021 I I