Ordinanza — n. 30601/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOCITO DINO nato a MALVITO il 07/07/1948 avverso la sentenza del 04/10/2018 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che la Corte d'appello di Catanzaro ha, con la sentenza impugnata, confermato quella di prima cura, che aveva condannato Nocito Dino per furto di acqua potabile; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo alla prova della responsabilità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30601/2021 — snpen · Corte di Cassazione: uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOCITO DINO nato a MALVITO il 07/07/1948 avverso la sentenza del 04/10/2018 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che la Corte d'appello di Catanzaro ha, con la sentenza impugnata, confermato quella di prima cura, che aveva condannato Nocito Dino per furto di acqua potabile; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo alla prova della responsabilità.
Parole chiave
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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOCITO DINO nato a MALVITO il 07/07/1948 avverso la sentenza del 04/10/2018 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che la Corte d'appello di Catanzaro ha, con la sentenza impugnata, confermato quella di prima cura, che aveva condannato Nocito Dino per furto di acqua potabile; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo alla prova della responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, sul rilievo che l'imputato occupava l'immobile interessato dall'allaccio abusivo ed era il solo soggetto beneficiano della sottrazione. Il che rende pienamente ragione della decisione assunta, dal momento che, per comune esperienza, l'occupante di un immobile è perfettamente consapevole del fatto che sta sottraendo - senza pagarla - acqua potabile.
Per il resto, è del tutto irrilevante accertare chi abbia realizzato l'allaccio abusivo, dal momento che rileva l'impossessamento, nel tempo, dell'acqua, e non la semplice manomissione dell'impianto; irrilevante è chi fosse il proprietario del locale in cui veniva svolta l'attività di parrucchiere e chi era obbligato alla stipula del contratto di fornitura; assertivo e indímostrato è il travisamento delle dichiarazioni dell'amministratore del condominio; pienamente rispettata, dal giudicante, è la regola di cui all'art.133 cod. pen.. Più che correttamente, infatti, è stato dato rilievo al fatto che l'imputato ha - per anni - beneficiato della fornitura dell'acqua senza pagarla e senza porsi il problema di regolarizzare la propria posizione col soggetto erogatore; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;
P. T. M.dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 Il Consgliereesten reo Il Presidente (A ior te (Ma a et/sichelli) IÌ _DEPOSITATA IN CANCELLERIA 05 AGO 2021 I