Ordinanza — n. 30600/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SARPA SANTO nato a PAOLA il 25/05/1973 PERROTTA DANILO nato a CASALMAGGIORE il 22/06/1971 avverso la sentenza del 24/09/2018 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; „LA
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 30600/2021 — snpen · Corte di Cassazione: - che la Corte d'appello di Catanzaro ha, con la sentenza impugnata, confermato quella di prima cura, che aveva condannato Sarpa Santo e Perrotta Danilo per lesioni personali in danno di Mantuano Maurizio; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, lamentando violazioni di legge e vizi motivazionali con riguardo al giudizio di responsabilità, che sarebbe stato formulato senza tener conto delle puntuali critiche difensive.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SARPA SANTO nato a PAOLA il 25/05/1973 PERROTTA DANILO nato a CASALMAGGIORE il 22/06/1971 avverso la sentenza del 24/09/2018 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; „LA
RITENUTO IN FATTO
- che la Corte d'appello di Catanzaro ha, con la sentenza impugnata, confermato quella di prima cura, che aveva condannato Sarpa Santo e Perrotta Danilo per lesioni personali in danno di Mantuano Maurizio; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, lamentando violazioni di legge e vizi motivazionali con riguardo al giudizio di responsabilità, che sarebbe stato formulato senza tener conto delle puntuali critiche difensive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, in quanto rappresentano pedissequa riproduzione di quelli proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, attraverso il richiamo della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste, da sole, alla base di una pronuncia di condanna, purché siano sottoposte ad attento vaglio critico e siano provenienti da persona di cui sia accertata - sulla base della congruenza interna delle dichiarazioni, della coerenza e linearità del narrato, della personalità dell'offeso e delle ragioni che sono a base dell'accusa rivolta all'imputato - la sua credibilità soggettiva, valutata anche alla luce delle ulteriori emergenze istruttorie; - che ciò è in concreto avvenuto e che le doglianze difensive sono smentite dalla semplice lettura delle pronunce di primo e di secondo grado, che si diffondono in una logica e legittima valutazione delle dichiarazioni di Mantuano, con motivazioni incensurabili in questa sede giacché rivelatrici - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - del controllo penetrante e rigoroso cui, il Tribunale prima e la Corte di Appello poi, hanno sottoposto le dichiarazioni provenienti dall'uomo, evidenziandone le caratteristiche di coerenza e linearità e il fatto che sono state confermate, quanto ai tempi e ai luoghi dell'aggressione, dai testi Sarpa Pietro e Sorbo Franco, nonché dalla certificazione medica prodotta; né i ricorrenti evidenziano, in questa sede, elementi da cui desumere errori di giudizio o la sussistenza di elementi di fatto trascurati dal giudicante, salvo profondersi in una rivalutazione delle prove, in chiara violazione delle regole del giudizio di legittimità, e salvo dolersi della mancata valutazione della testimonianza di Carnevale Roberto senza fornire a questa Corte - in applicazione del principio di specificità del ricorso - gli elementi necessari alla verifica della fondatezza della doglianza - che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;
P. T. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 Il Consigliere st Il Pr sidente (An (Ma i sichelli) DEPOSITATA J IN CANCEL