Ordinanza — n. 30599/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO TOMMASO nato a CARIATI il 09/01/1988 avverso la sentenza del 03/10/2018 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Catanzaro - decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte - ha confermato la decisione d'appello ed ha concesso all'imputato - Greco Tommaso, tratto a giudizio per art. 4 I. 110/75 e 186, comma 7, Cod. Strada - il beneficio della sospensione condizionale della pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo alla mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 30599/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 4 I. 110/75 e 186, comma 7, Cod. Strada - il beneficio della sospensione condizionale della pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo alla mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO TOMMASO nato a CARIATI il 09/01/1988 avverso la sentenza del 03/10/2018 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Catanzaro - decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte - ha confermato la decisione d'appello ed ha concesso all'imputato - Greco Tommaso, tratto a giudizio per art. 4 I. 110/75 e 186, comma 7, Cod. Strada - il beneficio della sospensione condizionale della pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo alla mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale (Cass. SU, n. 4904 del 26/3/1997). Nella specie, l'annullamento operato dalla Corte di Cassazione aveva riguardato la sola negazione della sospensione condizionale della pena, sicché nessun rilievo assume, sotto il profilo che interessa, il tempo successivo alla pronuncia del giudice di legittimità - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;;
P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 DEPOSITATA Il ConsigUere s en re I IN CANCELLERIA Il Pres9ente (Ant 05 AGO 2021