Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30598/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction due to manifestly unfounded legal and motivational errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30598/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling it manifestly unfounded. The defendant, Zid Amir, challenged his conviction for aggravated theft based on inconsistencies in the court's reasoning regarding the victim's testimony. The court determined that the defendant's arguments merely contested the factual reconstruction of the theft without addressing the core evidence, which relied on the victim's and an accomplice's statements.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, as they fail to touch the essential elements of the accusation or the judicial reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifestly unfounded aggravated theft violation of law defective motivation Cassazione criminal procedure luogo del reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod.proc.pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZID AMIR nato il 11/12/1992 avverso la sentenza del 18/01/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Zid Amir per concorso in furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. La sentenza spiega che l'imputato è stato individuato dalla persona offesa come uno dei tre nordafricani che, cooperando tra loro, gli sottrassero il cellulare sul mezzo di trasporto. L'imputato fu poi fermato dalla Polizia. Le censure del ricorrente sono incoerenti e irrilevanti, giacché non toccano minimamente il nucleo degli elementi accusatori, atteso che sono limitate alla confutazione del furto in sé o della ricostruzione operata dal giudicante, coerentemente effettuata, invece, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e del teste che l'accompagnava, dai quali hanno appreso che Negri era in possesso del cellulare quando salì sul mezzo e che ne divenne privo dopo essere stato circondato e spintonato dai tre nordafricani, tra cui l'imputato; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;;

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 Il Consiglier estensore IN Il Presidnte CANCELLERIA (A re) i (M sichelli) O 5