Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds challenging the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Toso Sabrina against the Milan Court of Appeal's confirmation of her conviction for grave threats inadmissible. The appellant argued violations of fair trial principles and lack of motivation, but failed to provide specific reasons linking these defects to the lower court's detailed reasoning regarding the sender of the incriminated message. Consequently, the court ruled that generic references to legal violations without concrete analysis do not meet the admissibility threshold required under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if it consists solely of generic references to violations of law or lack of motivation without specific indications of how the lower court's reasoning was flawed in the particular case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSO SABRINA SIMONA LAURA nato a MILANO il 15/08/1965 avverso la sentenza del 16/01/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; /e._
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Toso Sabrina per minaccia grave in danno Falco Imma; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, denunciando la violazione dei principi del giusto processo, del diritto alla controprova e un vizio di motivazione;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome costituito soltanto da un del tutto generico richiamo alla violazione di legge e alla mancanza di motivazione, senza la benché minima indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame, detti vizi dell'impugnata decisione sarebbero da ritenere esistenti, dal momento che la ricorrente non si confronta in alcuna maniera con l'articolata motivazione della sentenza impugnata, che ha ricostruito il contesto dei rapporti tra le parti e dato conto delle ragioni per cui ha ricondotto la missiva incriminata all'iniziativa dell'imputata; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila;
P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 Il ConsitiJier est nsore Preside te sichelli) DEPOSITATA IN CANCE