Ordinanza — n. 30596/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARINA ANTONIO nato a MILANO il 04/07/1969 avverso la sentenza del 15/10/2018 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Farina Antonio per í reati di cui agli artt. 385 e 495 cod. pen. ; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva, e alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 133 cod.pen, art. 133 cod. pen, articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 30596/2021 — snpen · Corte di Cassazione: che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome costituito soltanto da un del tutto generico richiamo alla mancanza di motivazione e alla violazione di legge, senza la benché minima indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame, detto vizio dell'impugnata decisione sarebbe da ritenere esistente; con riguardo alla quantificazione della pena, trattasi di doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso, non tiene conto della pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità sul punto.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARINA ANTONIO nato a MILANO il 04/07/1969 avverso la sentenza del 15/10/2018 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Farina Antonio per í reati di cui agli artt. 385 e 495 cod. pen. ; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva, e alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome costituito soltanto da un del tutto generico richiamo alla mancanza di motivazione e alla violazione di legge, senza la benché minima indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame, detto vizio dell'impugnata decisione sarebbe da ritenere esistente; con riguardo alla quantificazione della pena, trattasi di doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso, non tiene conto della pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità sul punto.
Invero, la quantificazione della pena può essere sindacata avanti questi Giudici di legittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in maniera illogica; la determinazione in concreto della pena, infatti, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del Giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva; ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'articolo 133 cod.pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello; - che la comparazione tra le circostanze rappresenta un compito specifico del giudice di merito, le cui valutazioni, ove effettuate - come nella specie - nel rispetto dei criteri della logica e tenendo conto degli elementi di valutazione stabiliti dall'art. 133 cod. pen., non sono suscettibili di contestazione in sede di legittimità.
Nella specie, il riferimento ai precedenti penali dell'imputato e al disvalore da essi rappresentato costituisce motivo più che sufficiente per negare la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti (per vero, sarebbe stato idoneo anche a negare - tout court - le attenuanti in questione); né, d'altra parte, il ricorrente segnala decisivi elementi a suo favore, salvo il richiamo di giurisprudenza non conferente; che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;
P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 Il ConsigIiere e te s re I FM-esì,dente (Ant .t. et (Mari essichelli) i» I., / n IbEPOSITATA IN CANCELL