Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic contestation and failure to request mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay a fine and court costs. The appellant challenged a conviction for burglary, arguing the aggravating circumstance was unjustified and generic mitigating circumstances were denied. The court rejected these claims as generic and untimely, noting the appellant failed to request mitigating factors during the appeal phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 625 cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and immotivated without engaging the judge's reasoning, or if the request for mitigating circumstances was not made in the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROPEA MASSIMO nato a CATANIA il 24/05/1966 avverso la sentenza del 23/01/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Tropea Massimo per furto in abitazione, aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 5, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una violazione di legge e una illogicità della motivazione riguardo alla sussistenza dell'aggravante e alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è inammissibile in quanto il primo motivo si sostanzia in una generica e immotivata contestazione della decisione, senza alcun confronto con le argomentazioni del giudicante, che ha tenuto conto delle dichiarazioni della coimputata, dei filmati delle telecamere e del fatto che tre furono le persone riprese mentre perpetravano il furto; che la critica sul trattamento sanzionatorio è parimenti generica, oltre ad essere intempestiva, atteso che il ricorrente non deduce nemmeno di aver chiesto le attenuanti in appello; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila;
P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 Il Co iglier stensore Il sidente (An DEPOSITATA (M ssichelli) IN CANCELLERIA O 5 AGO\ 2021 IL