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Ordinanza — n. 30594/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because sentence within statutory limits is not excessive and requires no detailed reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30594/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defendant's sentence was not excessive as it fell within the statutory minimum range. The defendant argued the penalty was too high, but the court found the eight-month term for aggravated theft was actually near the minimum, not the maximum. Consequently, the judge's global assessment satisfied the requirement for reasoned sentencing without needing a detailed analysis of every aggravating factor.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: A sentence within statutory limits is not excessive and does not require detailed reasoning, as the judge's global assessment suffices to demonstrate consideration of all relevant factors.

Parole chiave

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inadmissible appeal excessive sentence statutory limits penal sentencing motivation requirement aggravated theft Cassa delle ammende furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 625, n. 2 cod. pen.
Erra, infatti, il difensore a ritenere che sia stata applicata una pena prossima ai massimi edittali, giacché il furto aggravato ai sensi dell'art. 625, n.
Law n. 103 of 23 June 2017
articolo 133 cod.pen
articolo 616 cod.proc.pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARISI MAURIZIO nato a MILANO il 21/08/1961 avverso la sentenza del 18/01/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Carisi Maurizio per tentato furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché la quantificazione della pena può essere sindacata avanti questi Giudici di legittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in maniera illogica; la determinazione in concreto della pena, infatti, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del Giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva; ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'articolo 133 cod.pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello.

Nella specie, il riferimento ai precedenti penale giustifica pienamente l'irrogazione di una pena lievemente superiore al minimo edittale. Erra, infatti, il difensore a ritenere che sia stata applicata una pena prossima ai massimi edittali, giacché il furto aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 2, cod. pen. è punito, dopo la legge n.103 del 23 giugno 2017, da due a sei anni di reclusione, per cui la pena di otto mesi, irrogata in concreto a Carisi, è prossima ai minimi e non ai massimi; che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 Il Consi 'liere setttre Il Presidente (An o iop re) (Mar Vessichelli) r(f DEPOSITATA L/ IN CANCELL