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Ordinanza — n. 30592/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30592/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30592/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GLAUDI CHRISTIAN nato a SARZANA il 01/01/1984 avverso la sentenza del 15/10/2018 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di La Spezia che aveva ritenuto Christian Glaudi colpevole dei delitti ascrittigli, di furto aggravato e di indebito utilizzo di carta abilitata al prelievo di contanti, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - con il primo motivo, all'avvenuto riconoscimento dell'imputato da parte di un operante sulle sole immagini della videocamera di sorveglianza; - con il secondo motivo, alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante, dell'esposizione del bene alla pubblica fede, quando, invece i, la persona offesa aveva abbandonato la borsa non in spiaggia ma su una panchina del bar.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30592/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come: - l'operante si fosse dichiarato assolutamente certo del riconoscimento, noto al medesimo, e non vi fosse motivo alcuno che consentisse di dubitare di tale affermazione; - la persona offesa aveva lasciato la borsa nello stabilimento balneare per andare a bagnarsi così come è consuetudine fare per i bagnanti. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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truffa in materia di credito abuso di carte-chèques imputazione di furto usurpazione d'identità furto di lieve entità rapina
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GLAUDI CHRISTIAN nato a SARZANA il 01/01/1984 avverso la sentenza del 15/10/2018 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di La Spezia che aveva ritenuto Christian Glaudi colpevole dei delitti ascrittigli, di furto aggravato e di indebito utilizzo di carta abilitata al prelievo di contanti, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - con il primo motivo, all'avvenuto riconoscimento dell'imputato da parte di un operante sulle sole immagini della videocamera di sorveglianza; - con il secondo motivo, alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante, dell'esposizione del bene alla pubblica fede, quando, invece i, la persona offesa aveva abbandonato la borsa non in spiaggia ma su una panchina del bar.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Entrambi i motivi sono versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come: - l'operante si fosse dichiarato assolutamente certo del riconoscimento, noto al medesimo, e non vi fosse motivo alcuno che consentisse di dubitare di tale affermazione; - la persona offesa aveva lasciato la borsa nello stabilimento balneare per andare a bagnarsi così come è consuetudine fare per i bagnanti. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Maria Vessichelli DEPOSITATA N CANCELLER