Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30590/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as appeal is admissible only on points of law, not facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30590/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the aggravated circumstance of theft exposed to public trust was entirely based on factual disputes. The appellant argued that the presence of multiple surveillance cameras negated the exposure of goods, while the lower court found the cameras were unmonitored and could not stop the crime in real-time. The court ruled that the appellate court correctly exercised its exclusive power to evaluate factual evidence and did not commit a legal error in its reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds raised concern solely the re-evaluation of factual elements, as the assessment of evidence remains the exclusive prerogative of the trial judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Appeal Admissibility Factual Re-evaluation Supreme Court Jurisdiction Aggravated Circumstance miglioramento della sicurezza minaccia alla sicurezza pubblica misura di sicurezza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VAZZA LUCIA nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 12/11/1965 avverso la sentenza del 10/10/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Messina, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Barcellona. P.G. che aveva ritenuto Lucia Vazza colpevole del delitto di furto aggravato ascrittole, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione dei beni alla pubblica fede, essendo dotato, il piccolo locale che li custodiva, di plurime videocamere di sorveglianza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come le riprese delle videocamere non fossero monitorate dai commessi del negozio così che, attraverso la visione dei filmati, non si sarebbe potuto interrompere l'azione criminosa ma solo individuare, in un secondo momento, le fattezze di chi aveva consumato la sottrazione. 2- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio islao Scarlini Mari i eiSsichelli DEPOSITATA IN CAFEL