Italian Court dismisses appeal as facts are within trial court's exclusive domain and lack legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the trial court's factual findings regarding the defendant's liability were within its exclusive domain. The appellant argued for a violation of law and defective reasoning concerning his responsibility for the theft of electricity, but the court noted the lower court's assessment was logically sound. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements established by the trial court, and mere alternative factual assessments do not constitute a legal defect warranting intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARACI ORAZIO DAVIDE nato a LEVERKUSEN ( GERMANIA) il 12/09/1994 avverso la sentenza del 24/04/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnatp, wh), confermava la sentenza del Tribunale di Gela ché aveva ritenuto OraZiorÈaraci colpevole del delitto di furto aggravato di energia elettrica ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come l'abitazione del prevenuto fosse servita dall'energia elettrica che veniva sottratta mediante un allacciamento abusivo, una condotta che non era ragionevolmente ad altri attribuibile. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il flsidente Enrico Vittorio rislao Scarlini Maria Jesichelli / DEPOSITATA IN CANCELLERI