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Ordinanza — n. 30588/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30588/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30588/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CADONI JIMMY nato a GARDONE VAL TROMPIA il 31/03/1983 avverso la sentenza del 11/10/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Brescia, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva . ritenuto Jimmy Cadoni colpevole del delitto di furto aggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30588/2021 — snpen · Corte di Cassazione: ritenuto Jimmy Cadoni colpevole del delitto di furto aggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto.

Parole chiave

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imputazione di furto partecipazione al reato scemata imputabilità altri capi d'accusa impunità altri reati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CADONI JIMMY nato a GARDONE VAL TROMPIA il 31/03/1983 avverso la sentenza del 11/10/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Brescia, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva . ritenuto Jimmy Cadoni colpevole del delitto di furto aggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come fosse del tutto inattendibile la versione fornita dal prevenuto, di non avere avuto contezza del contenuto della valigia che recava con sé. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6 luglio 2021. Il ConsigE9stensore Il Presidente Enrico Lfrictanislao Scarlini a essichelli DEPOSITATA IN I CANCELLERI