Ordinanza — n. 30587/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTEDORO GIUSEPPE nato a RIESI il 04/04/1964 avverso la sentenza del 19/06/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata, confermava là sentenza del Tribunale di Gela che aveva ritenuto Giuseppe' Montedoro colpevole del delitto di furto aggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto che si era, invece, limitato ad acquistare, in buona fede, il bene dalla persona che non era risultato esserne il proprietario.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30587/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto che si era, invece, limitato ad acquistare, in buona fede, il bene dalla persona che non era risultato esserne il proprietario.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTEDORO GIUSEPPE nato a RIESI il 04/04/1964 avverso la sentenza del 19/06/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata, confermava là sentenza del Tribunale di Gela che aveva ritenuto Giuseppe' Montedoro colpevole del delitto di furto aggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto che si era, invece, limitato ad acquistare, in buona fede, il bene dalla persona che non era risultato esserne il proprietario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come l'imputato, trovato in possesso di beni sottratti alla persona offesa, non aveva saputo neppure precisare da chi li avesse altrimenti acquistati, a quale prezzo e come li avesse pagati. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il residente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini ,y.ssichelli i IN CANCELLERIA O 5 AGO