Italian Supreme Court dismisses appeal as appeal is admissible only on points of law, not facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments were entirely based on factual disputes rather than legal errors. The lower court had convicted the defendant of aggravated theft based on the breaking of a lock and copper wires, which the appellant contested as not constituting violence. The court ruled that appellate review is strictly limited to points of law and cannot re-evaluate the factual findings made by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The appeal to the Supreme Court is inadmissible when the grounds raised concern solely the evaluation of facts, as the appellate court's review is restricted to points of law and cannot re-examine the factual findings of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA LEONARDO nato a DIAMANTE il 20/01/1964 avverso la sentenza del 21/09/2018 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Potenza, con la sentenza impugnata, confermava la Sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Leonardo Beviladqua colpevole del delitto di furto aggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come dovesse desumersi l'aggravante contestata sia dalla rottura del lucchetto che assicurava la chiusura dell'area, sia dalla rottura dei cavi di rame asportati, entrambi attribuibili al prevenuto che se ne era impossessato. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6 luglio 2021. Il Consigliere estensore nte Enrico Vittorio S islao Scarlini Maria -ssichelli DEPOSITATA IN CANCELLERIA i O 51 AGO 2