Ordinanza — n. 30585/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOTA EUGEN nato il 21/02/1993 avverso la sentenza del 20/09/2018 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Potenza, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva riténuto Eugen Tota colpevole del delitto di furto aggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30585/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOTA EUGEN nato il 21/02/1993 avverso la sentenza del 20/09/2018 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Potenza, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva riténuto Eugen Tota colpevole del delitto di furto aggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6 luglio 2021. Il Consigliere estensore idente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Mari ssichelli DEPOSITATA t IN CANCELLERIA I 05 AGO 2021