Italian Supreme Court dismisses appeal as appeal is admissible only on legal grounds, not factual disputes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it challenged the appellate court's assessment of the victim's credibility based on witness testimony. The appellant argued the victim was untrustworthy despite an eyewitness contradicting her version, while the lower court found her credible due to her conduct and the witness's limited observation. The court ruled that such factual evaluations fall exclusively within the trial judge's domain and cannot be re-examined on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals against judgments on criminal matters are admissible only for violations of law, excluding any review of the factual findings or credibility assessments made by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANCREDI LUDOVICO nato a SAN VINCENZO VALLE ROVETO il 30/06/1952 avverso la sentenza del 03/12/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
- La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva ritenuto Lùdovico Tancredi colpeVole del delitto di minaccia aggravata dall'uso di un'arma, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità della persona offesa nonostante la sua versione fosse stata smentita dalla deposizione di un teste oculare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la persona offesa, considerando anche il suo comportamento processuale, si era rivelata particolarmente attendibile e non era stata certo smentita dalla deposizione del testimone che non aveva assistito all'intero svolgersi dei fatti. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6 luglio 2021. Il Consigliere estensore sidente Enrico Vittorio anislao Scarlini Mari Vessichelli InnE IN RCTiFFA--774);\ CANCE