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Ordinanza — n. 30582/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal liability for assault and procedural costs due to lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30582/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Mazzola inadmissible regarding his conviction for assault and the allocation of legal costs. Mazzola argued that the lower court erred in rejecting self-defense and imposed excessive fees, but the Supreme Court found the appeal lacked specific grounds and violated the principle of limited review. Consequently, the court upheld the first-instance judgment and ordered Mazzola to pay the procedural expenses and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must be specific and cannot re-evaluate factual findings reserved to the trial judge; vague complaints regarding fee allocation or lack of self-defense justification render an appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility limited review principle self-defense rejection procedural costs allocation factual findings review risarcimento alle vittime di reati lesioni personali azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOLA SALVATORE nato a PALERMO il 19/08/1979 avverso la sentenza del 26/09/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, assolveva Salvatore Mazzola dal delitto di atti persecutori perché il fatto non sussiste e ne confermava la responsabilità per i delitti di lesioni personali ascrittigli rideterminandone la pena nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - con il primo motivo, alla ritenuta responsabilità del ricorrente per i delitti di lesioni anche a seguito del mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa; - con il secondo, alla misura delle spese processuali liquidate a favore della parte civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il primo motivo è versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la ricostruzione dei fatti offerta dalle persone offese avesse trovato adeguato riscontro nelle deposizioni dei testimoni e nelle emergenze delle certificazioni mediche acquisite agli atti. In particolare, i testimoni avevano riferito delle liti, connotate da aggressività reciproca, così che non poteva ritenersi sussistere la scriminante della legittima difesa. 2 - Il secondo motivo, a fronte di una liquidazione particolarmente contenuta, difetta di specificità. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Maria Vessichelli DEPOSITATA IN CANCELLERIA 05 A